A. Cognome
I. Figlio di genitori coniugati
1 Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano cognomi divaersi, il figlio ne assume il cognome da celibe o nubile da essi scelto per i figli comuni in occasione del matrimonio.
2 Entro un anno dalla nascita del primo figlio, i genitori possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe o nubile dell’altro genitore.
3 Se i genitori portano un cognome coniugale, il figlio assume tale cognome.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 30 set. 2011 (Cognome e cittadinanza), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 2569; FF 2009 6577 6585).
A. Family surname
I. Child of married parents
1 Where the parents are married to each other but bear different surnames, the child takes the surname that the parents decided would be given to their children when they married.
2 Within one year of the birth of their first child, the parents may request that the child take the surname of the other parent.
3 If the parents bear a joint family name, the child takes that name.
1 Amended by No I of the FA of 30 Sept. 2011 (Name and Citizenship), in force since 1 Jan. 2013 (AS 2012 2569; BBl 2009 7573 7581).