Allo scopo di garantire l’esecuzione durevole ed effettiva del presente Accordo e dei suoi allegati a soddisfazione di tutte le parti interessate, è convenuto quanto segue, salvi restando gli obblighi assunti dalla Repubblica federale di Germania:
- a.
- consultazioni avranno luogo tra le Parti contraenti principalmente interessate se domanda ne è fatta dal Governo delle Repubblica federale di Germania o dal Governo di un qualsiasi Stato creditore che abbia diritto a un’aliquota notevole dei crediti contemplati nel presente Accordo. Ogni Parte contraente può partecipare a siffatte consultazioni e può in questo caso invitare ad assistervi rappresentanti dei creditori o dei debitori interessati;
- b.
- qualora le consultazioni riguardino una situazione che la Repubblica federale di Germania consideri come implicante difficoltà per l’adempimento dei suoi obblighi esterni, saranno attentamente esaminati tutti gli aspetti economici, finanziari e monetari relativi alla capacità di trasferimento della Repubblica federale di Germania come essa risulta dall’influsso di fattori interni ed esterni e all’esecuzione durevole da parte della Repubblica federale di Germania dei suoi obblighi derivanti dal presente Accordo e dai suoi allegati nonchè dagli accordi concernenti l’assistenza economica del dopoguerra. Sarà tenuto debitamente conto dei principi che hanno ispirato la Conferenza dei debiti esterni germanici, degli scopi da essa perseguiti e dell’impegno sottoscritto dal Governo della Repubblica federale die Germania di fare tutto il possibile per garantire l’esecuzione delle sue obbligazioni. Se le principali parti alle consultazioni lo decidono, sarà domandato il parere di organizzazioni internazionali appropriate o di altri periti indipendenti. Una domanda in questo senso può essere fatta dalla Repubblica federale di Germania o da una qualsiasi delle Parti contraenti principalmente interessate.