Il Consiglio di Stato esercita segnatamente le seguenti competenze amministrative:
- a.
- nomina il personale dello Stato, salve le eccezioni previste dalla legge;
- b.
- vigila sulle autorità inferiori e sugli enti e istituti di diritto pubblico;
- c.
- rappresenta lo Stato, conclude i trattati internazionali e intercantonali e le convenzioni di diritto pubblico, e risponde alle procedure di consultazione in cui sia interpellato il Cantone;
- d.
- dirige l’amministrazione e ne pianifica e coordina le attività.