921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 51 Organisaziun forestala

1 Ils chantuns procuran per in’organisaziun cunvegnenta dal servetsch forestal.

2 Els dividan lur territori en cirquits forestals ed en reviers forestals. Quels vegnan manads da spezialists forestals che disponan d’ina scolaziun superiura e d’experientscha pratica.82

82 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).

Art. 51 Organizzazione forestale

1 I Cantoni provvedono all’organizzazione razionale del servizio forestale.

2 Essi suddividono il loro territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.89

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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