1 Ils chantuns procuran per in’organisaziun cunvegnenta dal servetsch forestal.
2 Els dividan lur territori en cirquits forestals ed en reviers forestals. Quels vegnan manads da spezialists forestals che disponan d’ina scolaziun superiura e d’experientscha pratica.82
82 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
1 I Cantoni provvedono all’organizzazione razionale del servizio forestale.
2 Essi suddividono il loro territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.89
89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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