Las autoritads executivas pon incumbensar – cunter indemnisaziun – corporaziuns da dretg public u persunas privatas da far controllas u d’exequir ulteriuras mesiras executivas.
81 Integrà tras la cifra I da la LF dals 18 da mars 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
Le autorità esecutive possono incaricare corporazioni di diritto pubblico o privati, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure esecutive
88 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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