Las disposiziuns executivas chantunalas tar ils artitgels 16 alinea 1, 17 alinea 2 e 20 alinea 2 ston vegnir approvadas da la Confederaziun per esser valaivlas.
La validità delle disposizioni cantonali d’esecuzione relative agli articoli 16 capoverso 1, 17 capoverso 2 e 20 capoverso 2 sottostanno all’approvazione della Confederazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.