1 Il guaud sto vegnir cultivà uschia, ch’el po ademplir permanentamain ed illimitadamain sias funcziuns (persistenza).
2 Ils chantuns decreteschan prescripziuns da planisaziun e da cultivaziun; quai fan els tegnend quint da las necessitads dal provediment cun laina, da la selvicultura natirala sco er da la protecziun da la natira e da la patria.
3 Sch’il stadi dal guaud e la conservaziun dal guaud permettan quai, poi vegnir desistì dal tuttafatg u per part da tgirar e d’utilisar il guaud, en spezial per motivs da l’ecologia e da la cuntrada.
4 Per mantegnair la diversitad da las spezias da la fauna e da la flora pon ils chantuns determinar surfatschas commensuradas sco reservats da guaud.
5 Nua che la funcziun da protecziun pretenda quai, garanteschan ils chantuns ina tgira minimala.
1 La foresta va gestita in modo che possa adempiere le proprie funzioni durevolmente e senza restrizioni (continuità23).
2 I Cantoni emanano le necessarie prescrizioni di pianificazione e di gestione. Al riguardo tengono conto delle esigenze dell’approvvigionamento di legname, di una selvicoltura naturalistica24 e della protezione della natura e del paesaggio.
3 Se lo stato e la conservazione della foresta lo permettono, segnatamente per ragioni di natura ecologica e paesistica si può desistere interamente o in parte dalla manutenzione e dallo sfruttamento.
4 Per garantire la conservazione della molteplicità delle specie animali e vegetali, i Cantoni possono circoscrivere riserve forestali di ampiezza adeguata.
5 Se il mantenimento della funzione protettiva lo esige, i Cantoni devono garantire un minimo di cure.
23 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 33 LRC – RU 1974 1051).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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