Nua che la protecziun da persunas u da valurs materialas considerablas pretenda quai, segireschan ils chantuns ils territoris da lavinas, da bovas, d’erosiun e da crudada da crappa e procuran per rempars d’auals en il guaud.20 Per las mesiras ston vegnir applitgadas metodas uschè natiralas sco pussaivel.
20 Versiun tenor la cifra I da la LF dals 18 da mars 2016, en vigur dapi il 1. da schan. 2017 (AS 2016 3207; BBl 2014 4909).
Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti.22 Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 3207; FF 2014 4237).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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