921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 18 Substanzas privlusas per l’ambient

En il guaud na dastgan vegnir utilisadas naginas substanzas privlusas per l’ambient. La legislaziun davart la protecziun da l’ambient regla las excepziuns.

Art. 18 Sostanze pericolose per l’ambiente

È vietato l’uso in foresta di sostanze pericolose per l’ambiente. La legislazione sulla protezione dell’ambiente regola le eccezioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.