921.0 Lescha federala dals 4 d'october 1991 davart il guaud (Lescha dal guaud, LG)

921.0 Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (Legge forestale, LFO)

Art. 21 Explotaziun da laina

Tgi che vul terrar bostgs en il guaud, dovra ina permissiun dal servetsch forestal. Ils chantuns pon prevair excepziuns.

Art. 21 Sfruttamento del legno

Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del servizio forestale. I Cantoni possono prevedere eccezioni.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.