1 La Confederaziun elavura las basas per proteger las infrastructuras criticas.
2 L’Uffizi federal da protecziun da la populaziun (UFPP) maina in inventari dals objects d’infrastructuras criticas ed actualisescha regularmain quest inventari.
3 Il UFPP coordinescha las mesiras da planisaziun e da protecziun dals gestiunaris d’infrastructuras criticas, en spezial las mesiras dals gestiunaris d’infrastructuras criticas d’impurtanza naziunala, e collavura cun els per quest intent.
1 La Confederazione elabora le basi per la protezione delle infrastrutture critiche.
2 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) tiene un inventario delle infrastrutture critiche e lo aggiorna regolarmente.
3 L’UFPP coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche, segnatamente le misure dei gestori di infrastrutture critiche di rilevanza nazionale, e collabora con loro a tal fine.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.