520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 74 Execuziun d’uffizi

Sch’in proprietari u in possessur d’ina ovra da protecziun na realisescha betg las mesiras prescrittas, ston quellas vegnir ordinadas da l’autoritad federala u chantunala cumpetenta e, sche necessari, vegnir realisadas sin donn e cust dal proprietari u dal possessur.

Art. 74 Esecuzione sostitutiva

Se il proprietario o il possessore di una costruzione di protezione non adotta le misure prescritte, l’autorità federale o cantonale competente vi provvede, se del caso a spese del proprietario o del possessore.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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