520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 73 Disponibladad

Ils proprietaris ed ils possessurs d’ovras da protecziun ston procurar che quellas possian vegnir prendidas en funcziun sin ordinaziun da la Confederaziun.

Art. 73 Prontezza d’impiego

I proprietari e i possessori di costruzioni di protezione provvedono affinché le stesse possano essere messe in esercizio su ordine della Confederazione.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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