1 La Confederaziun procura per la coordinaziun da las activitads da las organisaziuns partenarias sco er per lur collavuraziun cun las autras autoritads e cun ils auters posts en il sectur da la politica da segirezza.
2 Il Cussegl federal regla, tge mesiras che ston vegnir prendidas per proteger ils bains culturals en il sectur dals edifizis e da las installaziuns d’edifizis en vista ad eveniments gronds, a catastrofas, a situaziuns d’urgenza ed a conflicts armads.
3 El prenda mesiras per rinforzar la protecziun da la populaziun en cas da conflicts armads.
1 La Confederazione provvede a coordinare le attività delle organizzazioni partner e ad assicurare la collaborazione di queste ultime con le altre autorità e gli altri enti del settore della politica di sicurezza.
2 Il Consiglio federale stabilisce le misure che devono essere adottate a protezione dei beni culturali nel settore delle costruzioni e delle relative installazioni nella prospettiva di eventi maggiori, catastrofi, situazioni d’emergenza e conflitti armati.
3 Il Consiglio federale adotta misure volte a rafforzare la protezione della popolazione in caso di conflitti armati.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.