520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 5 Obligaziuns da terzas persunas

En cas d’alarm è mintga persuna obligada d’observar las ordinaziuns sco er las instrucziuns da cumportament dals posts cumpetents.

Art. 5 Obblighi di terzi

In caso di allarme, ognuno è tenuto a rispettare le misure ordinate dagli organi competenti e le relative istruzioni sul comportamento da adottare.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.