En il rom da lur cumpetenzas collavuran la Confederaziun, ils chantuns, ils ulteriurs posts e las ulteriuras organisaziuns in cun l’auter per ademplir las incumbensas tenor questa lescha, e quai en spezial en ils suandants secturs:
Nei limiti delle rispettive competenze, la Confederazione, i Cantoni nonché altri enti e organizzazioni collaborano all’adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare nei settori seguenti:
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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