520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 43 Durada maximala dals servetschs da protecziun civila

Ils servetschs da protecziun civila tenor ils artitgels 49–53 na dastgan tut en tut betg surpassar 66 dis per onn.

Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile

I servizi di protezione civile secondo gli articoli 49–53 non possono superare complessivamente 66 giorni all’anno per milite.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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