Ils servetschs da protecziun civila tenor ils artitgels 49–53 na dastgan tut en tut betg surpassar 66 dis per onn.
I servizi di protezione civile secondo gli articoli 49–53 non possono superare complessivamente 66 giorni all’anno per milite.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.