520.1 Lescha federala dals 20 da december 2019 davart la protecziun da la populaziun e davart la protecziun civila (LPPCi)

520.1 Legge federale del 20 dicembre 2019 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

Art. 42 Assicuranza

1 Las persunas che fan servetsch da protecziun civila èn assicuradas tenor la Lescha federala dals 19 da zercladur 19928 davart l’assicuranza militara (LAM).

2 Il UFPP decretescha disposiziuns per prevegnir ad accidents ed a donns da la sanadad en il sectur da la protecziun civila.

Art. 42 Assicurazione

1 Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 19928 sull’assicurazione militare (LAM).

2 L’UFPP emana disposizioni per la prevenzione di infortuni e danni alla salute nella protezione civile.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.