(art. 20 al. 1 e 2 LLing)
Il Cussegl federal fixescha per mintga perioda da legislatura las finamiras strategicas en connex cun la promoziun da la plurilinguitad.
12 Integrà tras la cifra I da l’O dals 27 d’avust 2014, en vigur dapi il 1. d’oct. 2014 (AS 2014 2987).
(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)
Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.
12 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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