1 En la consultaziun da las Chombras federalas e da lur cumissiuns s’exprima mintga deputada e mintga deputà en ina lingua naziunala da sia tscherna.
2 Per la consultaziun en las Chombras federalas ed en lur cumissiuns duain las missivas, ils rapports, ils sbozs da decrets e las propostas per regla star a disposiziun en tudestg, en franzos ed en talian.
1 Nelle deliberazioni in seno alle Camere federali e alle loro commissioni i deputati si esprimono nella lingua nazionale di loro scelta.
2 Per la trattazione nelle Camere federali e nelle loro commissioni, i messaggi, i rapporti, i disegni o progetti di atti normativi e le proposte sono di regola disponibili in tedesco, francese e italiano.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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