1 Las commembras ed ils commembers dal Cussegl federal, la chanceliera federala u il chancelier federal e las emploiadas ed ils emploiads da l’administraziun federala lavuran tenor libra tscherna en lingua tudestga, franzosa u taliana.
2 Las patrunas federalas ed ils patruns federals en il senn da la legislaziun davart il persunal da la Confederaziun mettan a disposiziun ils meds auxiliars necessaris.
1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.
2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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