1 Las autoritads federalas sa stentan da duvrar ina lingua adequata, clera e chapaivla sco er formulaziuns na sexistas.
2 Il Cussegl federal prenda las mesiras necessarias; el procura spezialmain per la scolaziun e per la furmaziun supplementara dal persunal e per ils meds auxiliars necessaris.5
5 Questa midada tenor la LF dals 20 da zer. 2014 davart il perfecziunament, en vigur dapi il 1. da schan. 2017, concerna mo il text franzos e talian (AS 2016 689; BBl 2013 3729).
1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua.
2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e alla formazione continua del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.5
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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