(art. 6 al. 2 LTrans)
1 La consultaziun ha lieu tar l’autoritad ch’è cumpetenta per elavurar la dumonda d’access als documents uffizials respectivs.
2 L’autoritad po sa restrenscher a conceder al petent la consultaziun d’ina copia dal document uffizial.
3 L’identitad dal petent po vegnir verifitgada a sia entrada en ils edifizis da l’autoritad, applitgond il dretg da domicil da la Confederaziun tenor l’artitgel 62f da la Lescha federala dals 21 da mars 19975 davart l’organisaziun da la Regenza e da l’administraziun.
(art. 6 cpv. 2 LTras)
1 La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso ai documenti ufficiali richiesti.
2 L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento ufficiale.
3 L’identità del richiedente può essere verificata all’entrata degli edifici dell'autorità in applicazione del diritto di polizia negli edifici federali esercitato dalla Confederazione secondo l’articolo 62f della legge federale del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.