(art. 6 al. 1 e 3 LTrans)
1 L’autoritad infurmescha il petent davart ils documents uffizials disponibels e l’assista en ses intent, particularmain sch’i sa tracta d’in petent cun impediments.
2 Sch’ils documents uffizials èn disponibels en l’internet u sch’els èn publitgads en in organ da la Confederaziun, po l’autoritad sa restrenscher a communitgar al petent las referenzas necessarias per als chattar.
3 L’autoritad n’è betg obligada da translatar ils documents uffizials che pon vegnir consultads tenor la Lescha da transparenza.
(art. 6 cpv. 1 e 3 LTras)
1 L’autorità informa il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili e lo assiste nel suo intento, segnatamente quando si tratta di richiedenti disabili.
2 Se i documenti ufficiali sono disponibili su internet oppure sono pubblicati in un organo della Confederazione, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente le referenze necessarie al loro reperimento.
3 L’autorità non è tenuta a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge sulla trasparenza.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.