(art. 6 al. 1 LTrans)
Sche l’access ad in document uffizial vegn concedì ad ina persuna, sto el er vegnir concedì en la medema dimensiun a mintga ulteriur petent.
(art. 6 cpv. 1 LTras)
L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere accordato nella stessa misura a qualsiasi altro richiedente.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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