(art. 6 al. 2 LTrans)
1 Sin dumonda dal petent al consegna l’autoritad ina copia d’in document uffizial, a cundiziun ch’il document na vegnia betg donnegià cun al fotocopiar.
2 Sch’il document è protegì dal dretg d’autur, sto l’autoritad render attent il petent a las restricziuns d’utilisaziun respectivas.
(art. 6 cpv. 2 LTras)
1 Su domanda del richiedente, l’autorità gli consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di fotocopiatura non danneggi il documento.
2 Se il documento è protetto dal diritto d’autore, l’autorità rammenta al richiedente le relative limitazioni d’utilizzo.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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