1 La Confederaziun ed ils chantuns prendan mesiras per impedir, per reducir u per eliminar dischavantatgs; en quest connex tegnan els quint dals basegns spezials da dunnas cun impediments.
2 Las mesiras adattadas per cumpensar dischavantatgs da las persunas cun impediments na represchentan betg in tractament inegual tenor l’artitgel 8 alinea 1 da la Constituziun federala.
1 La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi; tengono conto delle esigenze particolari delle donne disabili.
2 I provvedimenti adeguati destinati a compensare gli svantaggi esistenti nei confronti dei disabili non infrangono l’articolo 8 capoverso 1 della Costituzione federale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.