151.3 Lescha federala dals 13 da december 2002 davart l'eliminaziun dals dischavantatgs envers persunas cun impediments (Lescha davart l'egualitad da persunas cun impediments, LImp)

151.3 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis)

Art. 6 Servetschs da persunas privatas

Persunas privatas che porschan servetschs publics na dastgan betg discriminar persunas cun impediments pervia da lur impediment.

Art. 6 Prestazioni di privati

I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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