Persunas privatas che porschan servetschs publics na dastgan betg discriminar persunas cun impediments pervia da lur impediment.
I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile per la sua disabilità.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.