Questa lescha n’impedescha betg ils chantuns da decretar ulteriuras disposiziuns a favur da las persunas cun impediments.
La presente legge non preclude ai Cantoni l’adozione di disposizioni più favorevoli ai disabili.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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