Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 62 Condizioni e oneri

1 Il contributo per l’interconnessione è concesso se le superfici e gli alberi:

a.
adempiono le esigenze relative al livello qualitativo I di cui all’articolo 58 e all’allegato 4;
b.
soddisfano le esigenze del Cantone relative all’interconnessione;
c.
sono predisposti e gestiti secondo le disposizioni di un progetto di interconnessione regionale approvato dal Cantone.92

2 Le esigenze del Cantone relative all’interconnessione devono adempiere le esigenze minime di cui all’allegato 4 lettera B. Devono essere approvate dall’UFAG, dopo aver sentito l’UFAM.93

3 Un progetto di interconnessione dura otto anni. Il gestore deve gestire la superficie in maniera corrispondente fino alla scadenza della durata del progetto.

3bis ...94

4 È possibile derogare alla durata del progetto di cui al capoverso 3, se ciò consente un coordinamento con un altro progetto di interconnessione o con un progetto per la qualità del paesaggio di cui all’articolo 63 capoverso 1.

5 Per superfici a favore delle quali è versato un contributo per l’interconnessione è possibile stabilire prescrizioni di utilizzazione che, per quanto riguarda la data di sfalcio e il tipo di utilizzazione, derogano alle esigenze del livello qualitativo I, se è necessario per le specie faro e bersaglio. Le prescrizioni di utilizzazione vanno convenute per scritto tra il gestore e il Cantone o il servizio da esso designato. Il Cantone vigila sull’attuazione.

92 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

93 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

94 Introdotto dal n. I dell’O del 16 set. 2016 (RU 2016 3291). Abrogato dal n. I dell’O del 13 apr. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 264).

Art. 61 Contribution

1 La Confédération soutient des projets des cantons visant à la promotion de la mise en réseau et de l’exploitation appropriée de surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55, al. 1, let. a à k, n et p, ainsi que d’arbres visés à l’art. 55, al. 1bis.93

2 Elle accorde son soutien lorsque les cantons versent des contributions aux exploitants pour la réalisation de mesures de mise en réseau convenues par contrat.

3 Le canton fixe les taux des contributions pour la mise en réseau.

4 La Confédération prend en charge au maximum 90 % des contributions fixées par le canton selon l’al. 3, mais au plus à hauteur des montants visés à l’annexe 7, ch. 3.2.1.

93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.