Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

910.13 Ordinanza del 23 ottobre 2013 concernente i pagamenti diretti all'agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

910.13 Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les paiements directs, OPD)

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Art. 61 Contributo

1 La Confederazione sostiene progetti dei Cantoni per la promozione dell’interconnessione e della gestione adeguata di superfici per la promozione della biodiversità secondo l’articolo 55 capoverso 1 lettere a–k, n e p nonché di alberi secondo l’articolo 55 capoverso 1bis.91

2 Essa concede il sostegno se il Cantone versa ai gestori contributi per misure convenute contrattualmente relative all’interconnessione.

3 Il Cantone stabilisce le aliquote di contribuzione per l’interconnessione.

4 La Confederazione si fa carico del 90 per cento al massimo del contributo stabilito dal Cantone secondo il capoverso 3, tuttavia al massimo degli importi di cui all’allegato 7 numero 3.2.1.

91 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4497).

Art. 60

92 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4497).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.