1 La domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio va presentata all’organo d’esecuzione.
2 Essa può essere presentata non prima di un anno dalla fine della durata della rimunerazione del finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o della rimunerazione per l’immissione di elettricità.
3 È possibile presentare una domanda solamente per gli impianti:
4 Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 5.
Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution décide de l’octroi d’une contribution aux coûts d’exploitation et en fixe le début.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.