1 Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d’attesa secondo la data di presentazione della domanda, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.
2 L’organo d’esecuzione comunica al richiedente che il progetto è stato inserito in una lista d’attesa.
3 Se vi sono nuovamente risorse disponibili, si prendono dapprima in considerazione gli impianti che hanno ottenuto un finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne o che hanno partecipato al sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
1 La demande de contribution aux coûts d’exploitation doit être déposée auprès de l’organe d’exécution.
2 Elle peut être présentée au plus tôt un an avant la fin de la durée de rétribution du financement des frais supplémentaires au sens de l’art. 73, al. 4, LEne ou de la rétribution de l’injection.
3 Une demande peut être remise uniquement pour les installations:
4 Elle doit comporter l’ensemble des données et des documents visés à l’annexe 5.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.