Diritto nazionale 2 Diritto privato - Procedura civile - Esecuzione 22 Codice delle obbligazioni
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

220 Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 964b B. Scopo e contenuto della relazione

1 La relazione sugli aspetti extrafinanziari fornisce ragguagli sulle questioni ambientali, in particolare sugli obiettivi in materia di emissioni di CO2, sugli aspetti sociali e quelli inerenti al personale, sul rispetto dei diritti dell’uomo e sulla lotta alla corruzione. Contiene inoltre le informazioni necessarie alla comprensione dell’andamento dell’impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell’impatto della sua attività sugli aspetti summenzionati.

2 La relazione contiene in particolare:

1.
una descrizione del modello aziendale;
2.
una descrizione delle politiche applicate dall’impresa in merito agli aspetti di cui al capoverso 1, comprese le procedure di dovuta diligenza applicate;
3.
una presentazione delle misure adottate per attuare tali politiche e una valutazione dell’impatto di tali misure;
4.
una descrizione dei principali rischi connessi agli aspetti di cui al capoverso 1, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa; sono determinanti i rischi:
a.
legati all’attività dell’impresa,
b.
legati ai suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali, ove opportuno e proporzionato;
5.
gli indicatori fondamentali di prestazione pertinenti per l’attività del gruppo con riferimento agli aspetti di cui al capoverso 1.

3 Se la relazione si basa su standard nazionali, unionali o internazionali, quali in particolare le Linee guida dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), lo standard applicato dev’esservi specificato. Nell’applicare tali standard occorre garantire il pieno rispetto del presente articolo. Se necessario è presentata una relazione aggiuntiva.

4 Se l’impresa controlla, da sola o unitamente ad altre imprese, una o più imprese svizzere o estere, la relazione informa in merito a tutte le imprese.

5 L’impresa che non applica politiche riguardo a uno o più degli aspetti di cui al capoverso 1 fornisce nell’ambito della relazione una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta.

6 La relazione è redatta in una delle lingue nazionali o in inglese.

Art. 964 C. Normes comptables reconnues

807 Abrogé par le ch. I de la LF du 22 déc. 1999, avec effet au 1er juin 2002 (RO 2002 949; FF 1999 4753).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.