1. Ciascuna Parte ha il diritto di designare, mediante nota diplomatica, una o più imprese di trasporti aerei per l’esercizio, per detta Parte, dei servizi convenuti sulle linee indicate, di ritirare una designazione oppure di designare un’altra impresa di trasporti aerei in vece di quella precedentemente designata.5
2. Appena informate della designazione, le autorità aeronautiche dell’altra Parte accorderanno, nel termine più breve possibile, all’impresa così designata, giusta le loro leggi e regolamenti, le appropriate autorizzazioni d’esercizio per cui l’impresa è stata designata.
3. Le autorità aeronautiche di una Parte possono esigere che l’impresa designata dall’altra provi d’essere in grado di soddisfare alle condizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti da loro normalmente applicati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, per l’esercizio dei servizi aerei internazionali.
4. Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte possono rifiutare l’autorizzazione d’esercizio, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, oppure, nei limiti ch’esse ritengano necessari, condizionare l’attuazione, ad opera dell’impresa designata, dei diritti definiti nell’articolo 2 del presente Accordo, qualora detta Parte non avesse la prova che una parte sostanziale della proprietà nonché il controllo effettivo dell’impresa stessa appartengono alla Parte che l’ha designata o a suoi cittadini.
5. Una volta ricevuta l’autorizzazione d’esercizio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’impresa designata può, in qualsiasi momento, esercitare tutti o parte dei servizi convenuti, purché per questi servizi siano in vigore i prezzi e le condizioni di trasporto generali stabiliti conformemente alle disposizioni dell’articolo XI del presente Accordo.6
5 Nuovo testo giusta la mod. del 13 giu. 2005, in vigore dal 17 mag. 2006 (RU 2006 3345).
6 Nuovo testo giusta l’art. 2 del Prot. del 29 gen. 2019, in vigore dal 22 giu. 2021 (RU 2021 441).
1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit de suspendre les autorisations mentionnées à l’art. III à l’égard de l’entreprise désignée par l’autre Partie contractante, de révoquer ces autorisations ou de les assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente:
2. A moins qu’il ne soit indispensable d’agir immédiatement, afin d’empêcher de nouvelles infractions aux lois et règlements mentionnés ci‑dessus, les droits mentionnés au par. 1 du présent article ne seront exercés qu’après consultation avec l’autre Partie contractante, conformément à l’art. XIV.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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