(1) Gli Stati contraenti sviluppano e applicano principi comuni per la tassazione all’interno dello spazio aereo interessato, tenendo conto della possibilità di eccezioni nazionali.
(2) Gli Stati contraenti hanno l’intenzione di applicare un’aliquota unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interessato e si adoperano per istituirvi una zona tariffaria comune.
(3) Il Consiglio del FABEC decide in merito all’introduzione, alle condizioni e all’applicazione di un’aliquota unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interessato nonché all’istituzione, in questo spazio aereo, di una zona tariffaria comune.
(4) L’aliquota unitaria proposta congiuntamente per i voli in rotta nello spazio aereo interessato è sottoposta, dopo la decisione del Consiglio del FABEC, al competente organo di EUROCONTROL per fissazione.
(5) Prima dell’introduzione e dell’applicazione di un’aliquota unitaria per i voli in rotta nello spazio aereo interessato, gli Stati contraenti coordinano le loro aliquote per i voli in rotta nello spazio aereo interessato a livello del Consiglio del FABEC.
(6) Gli Stati contraenti, in particolare:
- a)
- adempiono congiuntamente i necessari obblighi derivanti da una zona tariffaria comune per i voli in rotta nello spazio aereo interessato;
- b)
- prendono le disposizioni necessarie per assicurare coerenza e unitarietà nell’applicazione delle regole e delle prescrizioni in materia di tasse;
- c)
- assicurano, per quanto necessario, il coordinamento comune con EUROCONTROL.