(1) Gli Stati contraenti assicurano che le loro autorità nazionali di vigilanza collaborino strettamente nella vigilanza sugli operatori di servizi di sicurezza aerea nello spazio aereo interessato e che armonizzino le loro regole procedurali.
(2) Gli Stati contraenti riconoscono reciprocamente i compiti delle loro autorità nazionali di vigilanza e i risultati dell’adempimento di tali compiti.
(3) Gli Stati contraenti assicurano che le loro autorità nazionali di vigilanza stipulino accordi per la collaborazione descritta al paragrafo 1, compreso un accordo sulla procedura da adottare nei casi di mancato rispetto dei requisiti comuni applicabili e sul riconoscimento reciproco dei compiti di vigilanza, nonché sui risultati dell’adempimento di tali compiti. Questi accordi possono anche comprendere una convenzione sulla suddivisione delle competenze in relazione ai compiti di vigilanza. Gli accordi sono comunicati al Consiglio del FABEC dalle autorità di vigilanza nazionali interessate.
(4) L’autorità nazionale di vigilanza che ha certificato l’operatore di servizi di sicurezza aerea che eroga servizi transfrontalieri nello spazio aereo interessato è competente per la vigilanza su questo operatore di servizi di sicurezza aerea, in stretta collaborazione con l’autorità nazionale di vigilanza dell’altro Stato contraente interessato, ovvero con le autorità nazionali di vigilanza degli altri Stati contraenti interessati.
(5) Se lo Stato contraente sul cui territorio sono erogati i servizi di sicurezza aerea di cui al paragrafo 4 chiede che la vigilanza sia esercitata dalla propria autorità nazionale di vigilanza, le autorità di vigilanza nazionali interessate si accordano sulle condizioni di tale vigilanza.
(6) Gli Stati contraenti interessati assicurano che le proprie autorità nazionali di vigilanza istituiscano un meccanismo comune per lo scambio di informazioni, la consultazione e il coordinamento nell’erogazione di servizi transfrontalieri, in modo da garantire che le misure correttive eventualmente necessarie siano adottate senza indugio.
(7) Gli Stati contraenti assicurano che le decisioni prese in virtù del presente articolo siano attuate.
(8) Come ultima possibilità, ogni Stato contraente si riserva il diritto di sospendere o di revocare l’approvazione accordata in virtù dell’articolo 16 paragrafo 2, dopo averne dato regolare comunicazione allo Stato contraente interessato e al Consiglio del FABEC.