(1) Tenendo in adeguata considerazione i principi dell’utilizzazione flessibile dello spazio aereo e in conformità con le normative nazionali e le convenzioni internazionali applicabili, gli Stati contraenti interessati stipulano, se del caso, accordi scritti per consentire attività di addestramento militare nello spazio aereo interessato a prescindere dai confini nazionali esistenti.
(2) Gli Stati contraenti interessati autorizzano l’erogazione di servizi di controllo del traffico aereo transfrontalieri da parte di un fornitore di servizi di controllo del traffico aereo civile o militare di un altro Stato contraente interessato per gli aeromobili di Stato utilizzati nel traffico aereo generale o in quello operativo, conformemente ai corrispondenti accordi scritti comunicati al Consiglio del FABEC.
(3) Gli Stati contraenti interessati autorizzano l’erogazione di servizi di controllo tattico per il traffico aereo operativo da parte delle organizzazioni di difesa aerea e dei servizi di condotta dell’impiego di un altro Stato contraente interessato, conformemente ai corrispondenti accordi scritti comunicati al Consiglio del FABEC.
(4) Per l’erogazione di servizi transfrontalieri nello spazio aereo interessato, gli Stati contraenti promuovono una stretta collaborazione fra gli operatori di servizi di sicurezza aerea civili e militari e le rispettive organizzazioni di difesa aerea e i rispettivi servizi di condotta dell’impiego.
(5) Per semplificare la collaborazione fra organi civili e militari, in particolare nel settore della sicurezza, gli Stati contraenti operano per armonizzare i pertinenti accordi civili o militari.