Diritto internazionale 0.7 Lavori pubblici - Energie - Trasporti e comunicazioni 0.74 Trasporti e comunicazioni
Droit international 0.7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 0.74 Transports et communications

0.741.20 Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale (con All.)

0.741.20 Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière (avec annexes)

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Art. 36

1.  Tenuto conto del particolare pericolo dei passaggi a livello, le Parti contraenti s’impegnano:

a)
a fare installare prima di tutti i passaggi a livello uno dei segnali di pericolo che rechi uno dei simboli A, 25; A, 26 oppure A, 27; tuttavia, nessun segnale può essere posto:62
i)
nei casi speciali che possono presentarsi nei centri abitati;
ii)
sulle strade di campagna e sui sentieri dove la circolazione di veicoli a motore è eccezionale;
b)
a far installare a tutti i passaggi a livello delle barriere o semibarriere oppure una segnalazione che indichi l’approssimarsi dei treni, salvo se gli utenti della strada possano vedere la linea ferroviaria da una parte e dall’altra del passaggio suddetto, in modo tale che, tenuto conto soprattutto della velocità massima dei treni, un conducente di veicoli stradali che si avvicini alla linea ferroviaria, da una parte o dall’altra, abbia il tempo di arrestarsi prima di inoltrarsi sul passaggio a livello se il treno è in vista ed anche in modo tale che gli utenti della strada che si trovano già impegnati sul passaggio nel momento in cui il treno appare abbiano il tempo di compiere la traversata; tuttavia, le Parti contraenti potranno derogare alle disposizioni del presente capoverso ai passaggi a livello dove la velocità dei treni è relativamente lenta oppure dove la circolazione stradale dei veicoli a motore è scarsa;
c)
a far installare una delle segnalazioni, che avvertono dell’approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell’articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata da una cabina da cui esse non sono visibili;
d)
a far installare una delle segnalazioni che avvertono dell’approssimarsi dei treni, previste al paragrafo 1 dell’articolo 33 della presente Convenzione, a tutti i passaggi a livello muniti di barriere o di semibarriere la cui manovra è comandata automaticamente dall’approssimarsi dei treni;
e)
per migliorare la visibilità delle barriere e delle semibarriere, a far installare dei materiali o dispositivi rifrangenti ed eventualmente ad illuminarli durante la notte; inoltre, sulle strade dove la circolazione stradale è intensa durante la notte, a far installare materiali o dispositivi rifrangenti ed, eventualmente, ad illuminare durante la notte i segnali di pericolo posti prima del passaggio a livello;
f)
per quanto possibile, in prossimità dei passaggi a livello muniti di barriere o semibarriere, a far apporre al centro della carreggiata una striscia longitudinale che vieti ai veicoli che si avvicinano al passaggio a livello di invadere la metà della carreggiata opposta al senso di marcia, oppure di installare delle isole di traffico che separino i due sensi di marcia.

2.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi previsti alla penultima frase del paragrafo 2 dell’articolo 35 della presente Convenzione.

62 Nuovo testo giusta il n. I dell’emendamento entrato in vigore il 30 nov. 1995 (RU 1997 1321).

Art. 35

1.  Les barrières et les demi-barrières des passages à niveau seront marquées distinctement en bandes alternées de couleurs rouge et blanche, rouge et jaune, noire et blanche ou jaune et noire. Elles pourront, toutefois, n’être colorées qu’en blanc ou jaune à condition d’être munies au centre d’un grand disque rouge.

2.  À tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé au voisinage immédiat de la voie ferrée le signal A, 28, décrit à la section A l’annexe 1. S’il existe une signalisation lumineuse de l’approche des trains ou un signal B, 2 «arrêt», le signal A,28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L’apposition du signal A, 28 n’est pas obligatoire:59

a)
aux croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires;
b)
aux croisements de voies ferrées et de chemins de terre où la circulation est très faible ou de chemins pour piétons.

3.  ...60

59 Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).

60 Abrogé (RO 1997 1321).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.