1. La presente Convenzione sarà aperta presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York sino al 31 dicembre 1969 alla firma di tutti gli Stati Membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite o membri di una delle sue istituzioni specializzate o dell’Agenzia internazionale dell’Energia Atomica o Parti dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia63, e di ogni altro Stato invitato dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a divenire Parti della Convenzione.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. La presente Convenzione resterà aperta all’adesione di ogni Stato previsto al paragrafo 1 del presente articolo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale.
1. En raison du danger particulier des passages à niveau, les Parties contractantes s’engagent:
2. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas visés à la dernière phrase du par. 2 de l’art. 35 de la présente Convention.
61 Nouvelle teneur selon les Am. entrés en vigueur le 30 nov. 1995 (RO 1997 1321).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.