Diritto internazionale 0.3 Diritto penale - Assistenza giudiziaria 0.35 Assistenza giudiziaria. Estradizione
Droit international 0.3 Droit pénal - Entraide 0.35 Entraide judiciaire. Extradition

0.351.926.3 Trattato del 27 gennaio 2011 di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia

0.351.926.3 Traité du 27 janvier 2011 d'entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de Colombie

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Art. 22

1.  Qualsiasi persona detenuta, di cui lo Stato richiedente domanda la comparizione personale in qualità di testimone o per un confronto, è trasferita temporaneamente nel posto in cui deve aver luogo l’audizione, a condizione che sia ricondotta nello Stato richiesto entro il termine indicato da quest’ultimo; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 20 del presente Trattato, per quanto siano applicabili.

2.  Il trasferimento può essere rifiutato se:

a)
la persona detenuta non vi acconsente;
b)
la sua presenza è necessaria in un procedimento penale in corso sul territorio dello Stato richiesto;
c)
detto trasferimento potrebbe prolungare la sua detenzione; o
d)
altri motivi preponderanti si oppongono al suo trasferimento nello Stato richiedente.

3.  La persona trasferita deve restare in detenzione nel territorio dello Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto ne domandi la messa in libertà.

4.  Ai sensi del presente articolo, il periodo di detenzione che la persona trasferita ha scontato nello Stato richiedente è computato nell’espiazione della pena inflitta nello Stato richiesto.

Art. 21 Etendue du témoignage dans l’Etat requérant

1.  La personne qui comparaît sur le territoire de l’Etat requérant suite à une citation peut être contrainte à témoigner ou à produire des moyens de preuve, à moins que le droit de l’un des Etats contractants ne lui permette de refuser.

2.  L’art. 10, par. 2 et 3, et l’art. 15 sont applicables par analogie.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.