1. L’assistenza giudiziaria in materia penale può essere rifiutata se:
- a)
- la domanda si riferisce a un reato che lo Stato richiesto considera come reato politico o come reato connesso a reati politici;
- b)
- la domanda si riferisce a un reato militare che non costituisce reato di diritto comune;
- c)
- la domanda si riferisce a reati fiscali; lo Stato richiesto può tuttavia dare seguito alla domanda se l’oggetto dell’indagine o del procedimento è una frode fiscale;
- d)
- lo Stato richiesto ritiene che l’esecuzione della domanda possa compromettere la sovranità, la sicurezza, l’ordine pubblico o altri interessi essenziali del proprio Paese, così come determinati dalla sua autorità competente;
- e)
- la domanda si riferisce a fatti in base ai quali la persona perseguita è stata definitivamente assolta o condannata nello Stato richiesto con sentenza passata in giudicato per un reato sostanzialmente simile e sempre che la sanzione penale eventualmente pronunciata sia in corso di esecuzione o sia già stata eseguita;
- f)
- vi è fondato motivo di ritenere che la domanda di assistenza giudiziaria sia stata presentata a scopo di pregiudicare una persona a cagione della sua razza, religione, etnia, sesso o opinioni politiche;
- g)
- vi è fondato motivo di ritenere che il procedimento penale contro la persona perseguita non rispetti le garanzie previste dagli strumenti internazionali di protezione dei diritti dell’uomo, in particolare il Patto internazionale del 16 dicembre 19663 relativo ai diritti civili e politici;
- h)
- la domanda si riferisce a un reato per il quale il diritto dello Stato richiedente, ma non dello Stato richiesto, prevede la pena di morte; alla domanda può tuttavia essere dato seguito se lo Stato richiedente fornisce allo Stato richiesto assicurazioni sufficienti che la pena di morte non verrà pronunciata o, nel caso in cui fosse pronunciata, non sarà eseguita.
2. Lo Stato richiesto può differire l’assistenza giudiziaria se l’esecuzione della domanda pregiudica un procedimento penale in corso in detto Stato.
3. Prima di rifiutare o differire l’assistenza giudiziaria conformemente al presente articolo, lo Stato richiesto:
- a)
- informa immediatamente lo Stato richiedente del motivo del rifiuto o del differimento dell’assistenza giudiziaria; e
- b)
- esamina se l’assistenza giudiziaria può essere accordata alle condizioni che ritiene necessarie; tali condizioni, se accettate, devono essere rispettate dallo Stato richiedente.
4. Ogni rifiuto totale o parziale d’assistenza deve essere motivato.