1 Con l’autorizzazione di una controparte centrale svizzera o il riconoscimento di una controparte centrale estera, la FINMA stabilisce quali derivati compensati per il tramite della controparte centrale sono soggetti all’obbligo di compensazione. Nello stabilire l’obbligo di compensazione, la FINMA tiene conto dei criteri di cui all’articolo 6 capoverso 2 come pure degli standard internazionali.
2 La controparte centrale comunica alla FINMA le altre categorie di derivati eventualmente compensati successivamente alla sua autorizzazione o al suo riconoscimento.
3 Se richiesto, la controparte centrale dovrà fornire alla FINMA tutte le informazioni di cui essa necessita per stabilire le categorie di derivati soggette a compensazione.
1 When licensing a Swiss central counterparty or recognising a foreign central counterparty, FINMA determines which of the derivatives cleared by the central counterparty are subject to the clearing obligation. FINMA shall take into consideration the criteria under Article 6 paragraph 2 as well as international standards when determining the clearing obligation.
2 If the central counterparty clears additional derivatives categories subsequently to obtaining a licence or recognition, it shall inform FINMA thereof.
3 Upon request it must deliver all information to FINMA necessary to determine the derivatives categories subject to the clearingobligation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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