(art. 123 cpv. 1, 139 cpv. 5 LInFi)
1 Dichiarazioni trasmesse per telefax o per posta elettronica, nonché richieste concernenti la pubblicità delle partecipazioni e offerte pubbliche di acquisto sono ammesse nella corrispondenza che esula da procedimenti amministrativi e sono riconosciute ai fini dell’osservanza dei termini.
2 In linea di principio, le raccomandazioni degli organi per la pubblicità sono comunicate alle parti, ai richiedenti e alla FINMA per telefax o per posta elettronica.
3 Alle dichiarazioni per via elettronica in procedimenti amministrativi si applica l’ordinanza del 18 giugno 201018 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi. Le dichiarazioni alla Commissione delle offerte pubbliche di acquisto possono inoltre essere trasmesse via telefax.
(Art. 123 para. 1, 139 para. 5 FinMIA)
1 Notifications and submissions sent by fax or e-mail pertaining to the disclosure of shareholdings and takeovers are admitted in correspondence outside of administrative proceedings and recognised for the purpose of adhering to deadlines.
2 As a rule, recommendations by the disclosure offices are served upon the parties, applicants and FINMA by fax or e-mail.
3 The Ordinance of 18 June 201018 on Electronic Communication in Administrative Proceedings applies to electronic submissions in administrative proceedings. Submissions to the Takeover Board may also be made by fax.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.