(art. 120 cpv. 1, 4 e 5, 123 cpv. 1 LInFi)
1 I derivati su titoli di partecipazione ai sensi della presente ordinanza sono strumenti finanziari il cui valore deriva almeno in parte dal valore o dal rendimento di titoli di partecipazione di società ai sensi dell’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
2 Devono essere dichiarati:
3 I derivati su titoli di partecipazione già dichiarati secondo il capoverso 2 sono soggetti a un nuovo obbligo di comunicazione se, in seguito al loro esercizio o al loro mancato esercizio, si raggiunge, si supera o si scende al di sotto di uno dei valori soglia secondo l’articolo 120 capoverso 1 LInFi.
(Art. 120 paras. 1, 4 and 5, 123 para. 1 FinMIA)
1 Equity derivatives for the purpose of this Ordinance are instruments whose values are derived, at least partially, from the value or performance of equity securities of companies under Article 120 para. 1 FinMIA.
2 The following shall be reported:
3 The exercise or non-exercise of equity derivatives reported under paragraph 2 must be reported again if it leads to one of the thresholds under Article 120 paragraph 1 FinMIA being reached, exceeded or fallen below.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.