(art. 120 cpv. 1 e 3, 123 cpv. 1 LInFi)
1 Chi in una o in entrambe delle seguenti posizioni raggiunge, supera o scende al di sotto di un valore soglia, deve calcolare le posizioni separatamente e indipendentemente l’una dall’altra e dichiararle simultaneamente:
2 Per le società con sede in Svizzera, le posizioni da dichiarare devono essere calcolate in base al numero complessivo dei diritti di voto secondo l’iscrizione nel registro di commercio. Per le società con sede all’estero, ai fini del calcolo delle posizioni da dichiarare è determinante la pubblicazione secondo l’articolo 115 capoverso 3 OInFi.
(Art. 120 paras. 1 and 3, 123 para. 1 FinMIA)
1 Any person who reaches, exceeds or falls short of a threshold in one or both of the positions below, must calculate the positions individually and separately and report them simultaneously:
2 The positions requiring notification shall be calculated for companies with registered office in Switzerland based on the total number of voting rights in accordance with the entry in the commercial register. The calculation of the positions requiring notification for companies with registered office abroad shall be based on the publication in accordance with Article 115 paragraph 3 FinMIO.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.