(art. 8 cpv. 2 LInFi)
1 L’infrastruttura del mercato finanziario deve descrivere esattamente negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso.
2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa dell’infrastruttura del mercato finanziario.
(Art. 8 para. 2 FinMIA)
1 The financial market infrastructure must describe its area of business in factually and geographically precise terms in the articles of association, partnership agreements or regulations.
2 The business area and its geographical extent must be in harmony with the financial market infrastructure's financial capabilities and administrative organisation.
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