1 La sede di negoziazione emana un regolamento volto a organizzare il commercio in modo ordinato e trasparente.
2 Tiene una registrazione cronologica di tutti i mandati e di tutte le operazioni effettuati al suo interno, nonché delle operazioni che le sono state comunicate. Vanno segnatamente registrati il momento dell’operazione, i partecipanti, i valori mobiliari, la quantità o il valore nominale come pure il prezzo dei valori mobiliari negoziati.
1 The trading venue shall issue regulations for the organisation of orderly and transparent trading.
2 It shall register all of its orders and transactions in chronological order, as well as the transactions reported to it. In particular, it shall indicate the time, the identity of the participants, the securities traded and their number or nominal value, as well as their price.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.