(art. 23 LIsFi)
1 Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
2 Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:
3 I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
4 La dichiarazione di cui al capoverso 3 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.
(Art. 23 FinIA)
1 Legal entities may count the following as qualifying capital:
2 Partnerships and sole proprietorships may count the following as qualifying capital:
3 Portfolio managers and trustees may also count as qualifying capital any loans granted to them, including bonds with a maturity of at least five years, if a declaration is provided to the effect that:
4 The declaration in accordance with paragraph 3 is irrevocable. It must be made in writing or in another form demonstrable via text and filed with the supervisory organisation.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.