1 Se il fondo «master» decide la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio, entro un mese dalla comunicazione da parte del fondo «master» il fondo «feeder» deve notificare alla FINMA se:
2 Contemporaneamente alla notifica, il fondo «feeder» inoltra alla FINMA, se necessario, una richiesta di approvazione delle modifiche del contratto del fondo o del regolamento d’investimento.
3 Se la fusione, la trasformazione o il trasferimento del patrimonio del fondo «master» avviene prima dell’approvazione della domanda di cui al capoverso 1 lettere c e d, il fondo «feeder» può riscattare le quote del fondo «master» solo se il ricavato conseguito viene reinvestito, fino all’entrata in vigore dei cambiamenti, esclusivamente allo scopo di una gestione efficiente della liquidità.
1 If the master fund decides on a merger, conversion or transfer of assets, the feeder fund must, within a month of the announcement being made by the master fund, notify FINMA whether it:
2 Simultaneously with the notification, the feeder fund shall submit to FINMA any necessary application for approval of amendments to the fund contract or investment regulations.
3 If the merger, conversion or transfer of assets of the master fund takes place before the application pursuant to paragraph 1 letters c and d has been approved, the feeder fund may only return the units of the master fund if the proceeds received are reinvested for the sole purpose of efficient liquidity management until the amendments enter into force.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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